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IPERAMMORTAMENTO 2026 – 2028

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Per “investimenti effettuati” si intende, in linea con le regole fiscali, la data di consegna o spedizione del bene; nel caso di investimenti in leasing, rileva invece la data di sottoscrizione del verbale di accettazione e collaudo, anche se l’ordine è stato effettuato in un periodo precedente.

L’iperammortamento è un’agevolazione di natura fiscale: consente di maggiorare il costo di acquisto dei beni ai fini della deduzione fiscale, aumentando le quote di ammortamento o i canoni di leasing deducibili. Il beneficio non è immediato, ma si realizza nel tempo ed è fruibile solo in presenza di reddito imponibile capiente.

La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.

La maggiorazione del costo è articolata per scaglioni:

L’agevolazione ha per oggetto esclusivamente:

  • i beni funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, indicati nell’Allegato IV;
  • i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, indicati nell’Allegato V.
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza; compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), e c), del d.lgs. 9.12.2023, n. 181.

Una novità rilevante riguarda il vincolo sull’origine dei beni: l’iperammortamento è riconosciuto esclusivamente per investimenti in beni prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), con specifici obblighi documentali a carico dell’impresa.

L’accesso all’agevolazione è subordinato a una serie di comunicazioni obbligatorie.

In particolare:

  • L’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva, indicando l’importo complessivo degli investimenti programmati per ciascuna struttura produttiva, i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti;
  • entro 60 giorni dalla ricevuta della comunicazione inviata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), deve essere trasmessa una comunicazione di conferma, attestando l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto (termine esteso rispetto ai 30 giorni previsti dalla normativa precedente);
  • al completamento degli investimenti, e comunque entro il 15 novembre 2028, l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento, comprensiva di perizie, attestazioni e certificazioni che comprovino l’effettiva realizzazione degli investimenti.

Nel caso di più beni agevolati, la data di completamento coincide con quella relativa all’ultimo investimento effettuato.

Per accedere al beneficio è inoltre necessario produrre una perizia tecnica asseverata, corredata da un’adeguata analisi tecnica, finalizzata a comprovare:

    • il possesso delle caratteristiche tecnologiche previste dagli allegati IV e V della normativa;
    • l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura.
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